Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.